Ministero del Lavoro - Interpello Attività Ispettiva del 30.01.2014 n. 4

Ministero del Lavoro - Interpello Attività Ispettiva del 30.01.2014 n. 4

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – erogazione indennità di maternità per le iscritte all’ENPAM in formazione specialistica.

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Data: 06/02/2014
Tipologia: Normativa


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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito dell'Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatri), in merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D. Lgs. 151/2001, nell’ipotesi di maternità dei medici partecipanti ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. In particolare, l’ENPAM intende riferirsi alle partecipanti ai corsi di formazione specialistica per le quali trova applicazione la disciplina di settore sancita dagli artt. 34-46, D. Lgs. 368/1999, in forza della quale viene disposta la sospensione del periodo di formazione nonchè la corresponsione della parte fissa del trattamento economico per un periodo di dodici mesi nell’ipotesi, tra le altre, di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni consecutivi per gravidanza. In linea con tali osservazioni si può quindi sostenere che, limitatamente ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale D. Lgs. 368/1999, possano trovare applicazione le tutele di cui al D. Lgs. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali. Tale principio, sancito dall’art. 71, D. Lgs. 151/2001, stabilisce che l’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di categoria risulta ammissibile esclusivamente laddove la medesima lavoratrice non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.
Ne consegue il riconoscimento della integrazione dell’indennità medesima di cui all’art. 70 del D. Lgs. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non risultino coperti ad altro titolo, nel rispetto del principio di incumulabilità (cfr. in analogia interpello n. 22/2013 in ordine alla erogazione dell’indennità di maternità per le professioniste psicologhe in regime di convenzione con il S.S.N.). Si ritiene, in definitiva, che sussista il diritto all’indennità ex art. 70 in argomento esclusivamente per i periodi di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite temporale di un anno stabilito dall’art. 40, D. Lgs. 368/1999.



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